Descrizione
IL SINDACO
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 13 dicembre 2001, n. 489, recante: «Regolamento concernente l’integrazione delle norme relative alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico»;
Visto il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: art. 1: “L’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visto l’art. 4 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 recante: “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”;
Vista la Circolare Ministeriale 30/12/2010 n. 101 che all’art. 1 dispone che “nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 ed i 16 anni”;
RENDE NOTO
in applicazione delle norme soprarichiamate:
1. Sono soggetti all’assolvimento dell’obbligo di istruzione i minori dal sesto al sedicesimo anno di età. Agli alunni portatori di handicap è consentito il completamento della scuola dell’obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età.
2. Ha assolto l’obbligo di istruzione l’alunno che abbia frequentato le scuole primarie, secondarie di primo grado e il secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado, statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme vigenti. I genitori del minore o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente alla sua istruzione e/o formazione devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.
3. Rispondono dell’assolvimento dell’obbligo i genitori del minore o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.
4. L’art. 4, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 89/2009, testualmente dispone: «Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento».
Tutte le informazioni in merito all’iscrizione per l’anno scolastico 2024/2025 sono consultabili sul sito web dell’Istituto Comprensivo di Vergiate, alla news “Iscrizioni anno scolastico 2024/2025”.
Il presente avviso è pubblicato nel sito web di questo Comune ed affisso sul territorio.
Vergiate, 9 gennaio 2024
Il Sindaco
Daniele Parrino
ISCRIZIONI SCOLASTICHE A.S. 2024/25
Negli orari di apertura settimanale, presso lo Sportello di Facilitazione Digitale, è possibile effettuare, supportati dall'operatrice presente, l'iscrizione scolastica all'Istituto Comprensivo di Vergiate per l'anno scolastico 2024/2025. E' necessario presentarsi, previo appuntamento, con SPID o CieID e documenti d'identià dell'iscritto/a e di entrambi i genitori.
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Ultimo aggiornamento: 25 gennaio 2024, 09:48