Descrizione
Si ricorda che l'Ordinanza Sindacale n. 88/2013 impone l'obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria, della pulizia delle aree incolte con presenza di erba secca e di ogni altro materiale combustibile, del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario.
Quanto sopra nel rispetto del D.P.R. 753/80, art. 52 e 55 che vieta lungo i tracciati ferroviari di far crescere piante e/o siepi che possano interferire con la sede e prescrive che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina.
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Ultimo aggiornamento: 12 agosto 2024, 13:18